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MOTU PROPRIO DO SANTO PADRE PIO X
PRAESTANTIA SCRIPTURAE
LE DECISIONI DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DI STUDI BIBLICI E LE PENE CONTRO I TRASGRESSORI DELLE PRESCRIZIONI ANTIMODERNISTICHE
Avendo riconosciuta l'eccellenza delle Sacre Scritture e avendone raccomandato lo studio nella lettera enciclica Providentissimus Deus, del 18 novembre 1893, Leone XIII, nostro predecessore di immortale memoria, dettò leggi per il retto ordinamento degli studi biblici; e avendo dichiarato divini i Libri, contro gli errori e le calunnie dei razionalisti, li ha difesi dalle opinioni di una falsa dottrina che si decanta come critica più sublime; le quali opinioni altro non sono se non invenzioni del razionalismo derivate dalla filologia e da simili discipline.
Per ovviare poi all'allora crescente pericolo della propagazione di idee
sconsiderate e deviate, lo stesso Nostro predecessore con la lettera
Vigilantiae studiique memores, del 30 ottobre 1902, istituiva il
Pontificio Consiglio o Commissione Biblica, composta di alcuni cardinali di santa romana
Chiesa insigni per dottrina e per prudenza, ai quali venivano aggiunti vari
ecclesiastici, scelti fra i dotti in scienza teologica e biblica, di diverse
nazionalità e di diverso metodo e opinione negli studi esegetici, nominati come
consultori. Il Pontefice vedeva vantaggioso e adattissimo agli studi e al
momento storico il far sì che il
Consiglio fosse il luogo in cui venissero
presentate, sviluppate e discusse idee con ogni libertà; e che, secondo la
citata lettera apostolica, prima di giungere ad una qualsiasi ferma decisione, i
padri porporati dovessero conoscere ed esaminare gli argomenti favorevoli e
contrari alle questioni e nulla fosse trascurato di quanto avesse potuto mettere
in piena luce l'autentico e sincero stato dei problemi biblici posti in
discussione. Soltanto dopo aver completato questo procedimento, essi avrebbero
dovuto sottoporre al sommo Pontefice le decisioni prese perché le approvasse,
per poter essere quindi pubblicate.
Dopo lunghi esami e attentissime deliberazioni, sono state felicemente emanate
dal Pontificio Consiglio biblico alcune decisioni molto utili per un autentico
incremento degli studi biblici e per una sicura norma nell'orientarli. Tuttavia
vediamo che non mancano alcuni che, troppo inclini ad opinioni e metodi infetti
di perniciose novità e nel loro studio oltremodo trascinati da una falsa libertà
che è vera e smodata licenza e che si mostra pericolosissima in materia
dottrinale e feconda di mali molto gravi contro la purezza della fede, non hanno
accolto né accolgono con quell'ossequio che sarebbe opportuno quelle decisioni,
malgrado l'approvazione ad esse data dal Pontefice.
Per questa cosa, vediamo di dover dichiarare e decretare, come con il presente
atto dichiariamo ed espressamente decretiamo che tutti sono tenuti in coscienza
a sottomettersi alle decisioni del
Pontificio Consiglio Biblico, sia a quelle
finora già emanate, sia a quelle che saranno emanate nel futuro, allo stesso
modo che ai decreti delle sacre Congregazioni riguardanti la dottrina approvati
dal Pontefice; e che coloro i quali avversano tali decisioni verbalmente o per
iscritto non possono evitare la nota tanto di disobbedienza, tanto di temerità,
né perciò sono esenti da colpa grave; questo indipendentemente dallo scandalo
che arrecano e dalle conseguenze in cui possono incorrere davanti a Dio per
ulteriori temerità ed errori pronunciati in aggiunta, come accade nella maggior
parte dei casi.
Inoltre, per reprimere la crescente audacia di molti modernisti i quali con ogni
sorta di sofismi e di artifici si sforzano di togliere forza ed efficacia non
solo al decreto Lamentabili sane exitu, emanato per Nostro ordine dalla
Sacra Congregazione del Santo Ufficio il 3 luglio 1907, ma anche alla Nostra
lettera enciclica
Pascendi dominici gregis dell'8 settembre di questo
stesso anno, rinnoviamo e confermiamo, in virtù della Nostra autorità
apostolica, tanto quel decreto della Suprema Sacra Congregazione, quanto la
Nostra lettera enciclica, aggiungendo la pena della scomunica per coloro che li
contraddicono; e dichiariamo e deliberiamo che chiunque avrà l'audacia di
sostenere, il che Dio non permetta, una qualsiasi proposizione, opinione o
dottrina condannata nell'uno o nell'altro documento sopra citato, sarà soggetto
per ciò stesso alla censura di cui al capo Docentes della costituzione
Apostolicae Sedis, che è la prima delle scomuniche automatiche riservate
semplicemente al romano Pontefice. Questa scomunica è poi da intendere
indipendente dalle pene nelle quali coloro che mancheranno in ordine a qualche
punto dei documenti menzionati possono incorrere, come propagatori e difensori
di eresie, se le loro proposizioni, opinioni o dottrine siano eretiche, il che
agli avversari dei due menzionati documenti accade più di una volta,
specialmente quando propugnano gli errori dei fautori del modernismo, sintesi di
tutte le eresie.
Presi questi provvedimenti, raccomandiamo nuovamente con forza agli ordinari
diocesani e ai superiori degli Istituti Religiosi di voler vigilare con
attenzione sugli insegnanti, primariamente su quelli dei seminari; qualora li
trovino imbevuti degli errori dei modernisti e fautori di pericolose novità, o
troppo poco docili alle prescrizioni della sede apostolica in qualunque modo
pubblicate, li interdicano del tutto dall'insegnamento. Parimenti, escludano dai
sacri ordini quei giovani sui quali gravi il più piccolo dubbio di correre
dietro a dottrine condannate o a dannose novità. Allo stesso modo li esortiamo a
non cessare di esaminare attentamente i libri e le altre pubblicazioni,
certamente troppo diffusi, che presentino opinioni e tendenze simili a quelle
condannate per mezzo della lettera enciclica e del decreto citati sopra; curino
di eliminarli dalle librerie cattoliche e molto più dalle mani della gioventù
che studia e del clero. Se ciò cureranno con sollecitudine, promuoveranno la
vera e solida formazione intellettuale, alla quale massimamente deve essere
rivolta la sollecitudine dei sacri presuli.
In virtù della Nostra autorità, Noi vogliamo e comandiamo che tutte queste
disposizioni abbiano efficacia e restino ferme, nonostante qualunque
disposizione contraria.
Roma, presso San Pietro, 18 novembre 1907, anno V del Nostro pontificato.
PIO, PAPA X


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